Reticenza e aggravamento del rischio nei contratti di assicurazione: cosa dice la LCA oggi

La stipula di un contratto assicurativo si fonda sulla fiducia reciproca: l’assicurato deve fornire informazioni complete e veritiere, e l’assicuratore deve valutare correttamente il rischio e assumersi l’obbligo di prestazione.
Due istituti fondamentali regolati dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA) sono:

  • la reticenza (art. 6 LCA), che riguarda le dichiarazioni inesatte o incomplete al momento della stipula,

  • l’aggravamento del rischio (art. 28 LCA), che si riferisce ai cambiamenti successivi durante la durata del contratto.

1. La reticenza (art. 6 LCA)

Base legale

Secondo l’art. 6 LCA, l’assicuratore può ridurre o rifiutare le prestazioni solo se la reticenza ha un nesso causale con il sinistro accaduto.

Conseguenze

  • Se la reticenza è collegata al sinistro → l’assicuratore può limitare o negare l’indennizzo.

  • Se non c’è collegamento → l’assicurato mantiene il diritto alle prestazioni.

Esempi concreti

  • Assicurazione di cose: non dichiaro che nel mio capannone deposito materiali infiammabili. Se scoppia un incendio causato proprio da quei materiali → la compagnia può rifiutare l’indennizzo. Se invece subisco un furto, la reticenza non influisce.

  • Assicurazione di persone: ometto un grave problema cardiaco al momento della stipula. Se muoio per infarto → la prestazione può essere negata. Se invece muoio in un incidente stradale → la compagnia deve comunque pagare.

  • Assicurazione di responsabilità civile: non dichiaro che gestisco attività sportive estreme. Se un cliente si infortuna durante quell’attività → la compagnia può negare il risarcimento. Se invece il sinistro avviene in un contesto estraneo (p.es. incidente domestico), la prestazione resta dovuta.

2. L’aggravamento del rischio (art. 28 LCA)

Base legale

L’art. 28 LCA stabilisce che, se durante la durata del contratto l’assicurato provoca o permette un aggravamento rilevante del rischio, deve avvisare senza indugio l’assicuratore.

Conseguenze

  • Se l’assicurato non informa la compagnia e l’aggravamento è collegato al sinistro → l’assicuratore può ridurre o rifiutare la prestazione.

  • Se non c’è legame tra aggravamento e sinistro → l’obbligo di prestazione resta intatto.

Esempi concreti

  • Assicurazione di cose: ho un’assicurazione incendio per il magazzino e inizio a produrre vernici infiammabili senza avvisare la compagnia. Se il magazzino brucia a causa delle sostanze → la compagnia può negare la prestazione. Se invece il magazzino viene allagato da un temporale, la copertura rimane valida.

  • Assicurazione di persone: stipulo un’assicurazione invalidità e, durante il contratto, inizio un lavoro altamente rischioso (p.es. acrobata circense) senza informare la compagnia. Se divento invalido per una caduta in quel contesto → la prestazione può essere ridotta o negata. Se invece divento invalido per malattia non legata al nuovo rischio, il diritto resta valido.

  • Assicurazione di responsabilità civile: stipulo una RC privata e, durante il contratto, inizio ad allevare cani da guardia potenzialmente pericolosi senza informare la compagnia. Se uno di quei cani morde un passante → la compagnia può rifiutare l’indennizzo. Se causo un danno non correlato (p.es. rompo accidentalmente un oggetto a casa di un amico), la copertura resta invariata.

Conclusione Confiass

Sia la reticenza sia l’aggravamento del rischio hanno oggi un elemento comune introdotto dalla revisione della LCA: le conseguenze per l’assicurato scattano solo se esiste un nesso causale diretto con il sinistro.
Questa regola garantisce maggiore equilibrio tra assicuratori e assicurati, riducendo gli abusi e aumentando la sicurezza giuridica.

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